(massima n. 1)
È nulla (e non inesistente) la notificazione del decreto ingiuntivo eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito della copia dell'atto da notificare nella casa comunale dell'ultima residenza del destinatario, non accompagnata dall'affissione di altra copia nell'Albo dell'Ufficio giudiziario competente. Detta nullità, qualora abbia inciso sulla tempestiva conoscenza dell'atto da parte del soggetto intimato, può essere fatta valere esclusivamente con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. nel termine massimo di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, e non mediante l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su quel decreto, né tanto meno con una actio nullitatis del procedimento esecutivo.