(massima n. 1)
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, benché l'opponente avesse dedotto l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si verteva in realtà in un caso di nullità della stessa, sicché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni a norma dell'art. 650 c.p.c. e non con l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c.).