(massima n. 1)
L'opponente a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata respinta con sentenza esecutiva ex lege, non può dolersi per la provvisoria esecuzione del decreto sotto il profilo del difetto delle condizioni di legge, qualora non abbia avanzato in corso di causa istanze che si ricolleghino alla pretesa irritualità della fase monitoria, difettando l'interesse a dedurre vizi del provvedimento d'ingiunzione che non spieghino effetti invalidanti, né comunque interferiscano sul giudizio di opposizione e sulla sua conclusione con pronunce di merito.