(massima n. 1)
Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo č perentorio ed č determinato in via ordinaria in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto. Il prolungamento di detto termine a sessanta giorni ha carattere di eccezione alla regola generale, e si rende possibile solo in presenza di questi motivi i quali devono essere preventivamente indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo.