(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 641, secondo comma, c.p.c., non č necessaria la espressa richiesta del creditore istante ai fini del legittimo esercizio da parte del giudice della facoltā di ridurre fino a dieci giorni il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo in presenza di giusti motivi, atteso che in tutti i casi in cui il giudice č vincolato, nell'esercizio di un potere discrezionale, ad una espressa richiesta della parte, la norma espressamente condiziona l'esercizio di tale potere alla formulazione della richiesta; detto provvedimento, in difetto di una espressa previsione in tal senso, non č neppure soggetto all'obbligo di motivazione.