(massima n. 1)
L'opponente a decreto ingiuntivo il quale non si sia tempestivamente costituito in giudizio può, ove il decreto non sia ancora stato dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 647 c.p.c., a causa della mancata o tardiva costituzione, riproporre l'opposizione entro i termini di cui all'art. 641, primo e secondo comma, c.p.c., non essendo ciò vietato dall'art. 647 cit. (in conformità all'interpretazione datane dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 18 del 2002 e n. 141 del 1976) e, del resto, contrastando l'opposta soluzione con i principi di cui agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., nella misura in cui l'opponente si troverebbe privato, senza alcuna giustificazione connessa alle esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, della possibilità di utilizzare pienamente il termine stabilito dalla legge per l'esercizio del diritto di opposizione, e ad essere giuridicamente trattato, senza alcuna ragionevole giustificazione, in modo diverso rispetto alle analoghe situazioni previste dagli artt. 358 e 387 c.p.c. (secondo i quali, nelle ipotesi di inammissibilità o improcedibilità rispettivamente dell'appello e del ricorso per cassazione, la preclusione della riproposizione dell'impugnazione anche in pendenza del relativo termine si verifica solo allorché l'inammissibilità o improcedibilità della precedente impugnazione sia stata già dichiarata dal giudice).