(massima n. 1)
Il giudice che emette il decreto ingiuntivo accogliendo le ragioni del ricorrente ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi portati a conoscenza dell'ingiunto mediante la notificazione sia del ricorso che del decreto, prevista dal secondo comma dell'art. 643 c.p.c. č sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 641, primo comma, e 135, secondo comma, dello stesso codice.