(massima n. 1)
L'art. 638 primo comma c.p.c., nella parte in cui prescrive che il ricorso per decreto ingiuntivo, quando è ammessa la costituzione di persona, deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, si riferisce al caso di costituzione di persona secondo la previsione dell'art. 82 primo e secondo comma c.p.c., e non anche al caso in cui il procuratore legale eserciti lo ius postulandi nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il quale va equiparato a quello in cui agisce su mandato del cliente. In tale seconda ipotesi, pertanto, e sempreché il procuratore sia iscritto nell'albo del tribunale nella cui circoscrizione si trova quel giudice (sì da non richiedersi l'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), la mancanza della predetta dichiarazione di residenza od elezione di domicilio non autorizza la notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo presso la cancelleria.