(massima n. 1)
L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie, conferita da societā estintasi per incorporazione) comporta l'invaliditā non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore.