(massima n. 1)
In tema di forma della domanda d'ingiunzione, in ordine alla quale l'art. 638 c.p.c. prescrive che il ricorso contenga i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c. (e, quindi, che esso sia sottoscritto: dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore), soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza del ricorso per decreto ingiuntivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce a tale atto introduttivo del procedimento monitorio, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità.