(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c., deve attribuirsi idoneità di prova, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi, mentre nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini; in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contributo probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.