(massima n. 1)
La mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito fondato su cambiali, sul presupposto che i titoli erano privi di efficacia cambiaria, in quanto emessi oltre cinque anni prima del ricorso).