(massima n. 1)
Prove scritte idonee alla concessione del decreto ingiuntivo, ex art. 634, secondo comma c.p.c., sono gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate. L'estratto per copia autentica di un conto corrente bancario, certificato conforme alle scritture contabili della banca da un notaio e non da un dirigente dell'istituto (il quale ultimo soltanto, impegnando la propria responsabilità, può attestare, a norma dell'art. 102 R.D.L. 17 luglio 1938, n. 636, la verità e la liquidità del credito) non può costituire prova scritta idonea alla concessione del predetto provvedimento.