(massima n. 1)
L'art. 102 della legge bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375) il quale accorda gli istituti ivi previsti la possibilitā di chiedere il decreto ingiuntivo anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, il quale deve dichiarare che il credito č vero e liquido, ha carattere estensivo e non limitativo delle facoltā degli istituti, i quali, rinunciando ad avvalersi della disposizione speciale, possono sempre produrre a sostegno della domanda di ingiunzione la prova scritta richiesta in via generale e dall'art. 634 c.p.c. (Nella specie la documentazione prodotta a base del ricorso per decreto ingiuntivo comprendeva copie autentiche delle schede originali di conto corrente, con espressa attestazione notarile che le operazioni contabili in esse riportate erano contenute nei libri contabili dell'azienda di credito, regolarmente tenuti e vidimati).