(massima n. 1)
La sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, dichiarativa dell'illegittimitą del licenziamento, ancorché non contenente nel dispositivo l'indicazione delle mensilitą spettanti a titolo di indennitą sostitutiva ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 (indicate nella sola motivazione) č sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo relativo alla corresponsione della suddetta indennitą, se integrata da rituale dichiarazione con la quale il lavoratore abbia esercitato il relativo diritto di opzione.