(massima n. 1)
Gli effetti del pignoramento presso terzi non sopravvivono all'estinzione della procedura esecutiva, atteso che, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., l'estinzione del processo esecutivo rende inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l'atto di pignoramento che segna l'inizio del processo esecutivo. Ne consegue che l'ordine del giudice, indispensabile perché il terzo possa disporre delle somme dovute ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2), c.p.c., é necessario solo fino a quando esista un valido pignoramento e, pertanto, divenuto inefficace quest'ultimo, a causa della sopravvenuta estinzione del processo, da tale ordine può prescindere il terzo che intenda estinguere la sua posizione debitoria.