(massima n. 1)
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c., avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattivitą delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva, ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione. Pertanto, il termine annuale di decadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa in detto giudizio (art. 327, c.p.c.), da calcolare ex numeratione dierum, deve essere computato senza aggiungere ad esso i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.