(massima n. 1)
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore e i provvedimenti consequenziali ad essa, č esperibile il rimedio del reclamo al collegio qualora esso abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'estinzione e la legittimitā del provvedimento che conceda o neghi l'estinzione stessa, mentre esso va impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi qualora come nel caso di specie si contesti la legittimitā dei provvedimenti consequenziali adottati e quindi degli effetti dell'estinzione stessa. (Nella specie, in particolare, l'aggiudicatario del bene sottoposto ad esecuzione contestava la legittimitā della revoca della aggiudicazione e la disposta restituzione delle somme da lui versate in relazione all'aggiudicazione stessa, chiedendo invece il trasferimento del bene espropriato, ex art. 586 c.p.c.).