(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata, l'estinzione del processo esecutivo consegue esclusivamente alle situazioni tipizzate dal legislatore agli artt. 629, 630 e 631 cod. proc. civ., quali rispettivamente la rinuncia, l'inattività delle parti e la mancata comparizione, non potendo l'estinzione connettersi ad altre situazioni equipollenti alle predette e non riconducibili ai paradigmi della rinuncia agli atti e dell'inattività delle parti. Ne deriva che al provvedimento di revoca dell'aggiudicazione del bene può attribuirsi soltanto il valore di atto procedimentale esecutivo, meramente interlocutorio, inidoneo a comportare l'estinzione dell'esecuzione.