(massima n. 1)
Quando si verifica una fattispecie estintiva del giudizio di opposizione all'esecuzione per inattivitą delle parti, non decorre alcun termine per la riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione, essendo necessario, ai fini della sua decorrenza, che l'estinzione sia dichiarata o con l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 308 c.p.c., divenuta inoppugnabile per mancanza di reclamo o con la sentenza passata in giudicato che provveda sul reclamo, o con la sentenza d'appello che confermi la dichiarazione di estinzione o la dichiari in riforma della sentenza di primo grado.