(massima n. 1)
Compete al giudice dell'esecuzione, all'esito della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, provvedere sull'istanza di revoca della sospensione e, quindi, di riassunzione del processo esecutivo, e, nel silenzio del codice, e per parallelo con la forma assumibile dal provvedimento sospensivo (art. 625, secondo comma, c.p.c.), anche il provvedimento relativo va adottato con la forma del decreto e con contraddittorio posticipato.