(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata non riveste natura decisoria ed č revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell'art. 487 c.p.c. ed č impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che contro lFo stesso č inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.