(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c. nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 lett. e), del D.L. n.35 del 2005, convertito nella L. n.80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della L. n.52 del 2006, respinga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, emessa dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. trattandosi di provvedimento privo di natura definitiva e decisoria, avente natura cautelare e provvisoria. Il predetto principio si applica tanto nell'ipotesi di sospensione disposta in sede di opposizione all'esecuzione non iniziata, sia quando la sospensione sia disposta ad esecuzione già iniziata.