(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della L. n. 52 del 2006, accolga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione (nella specie, immobiliare) a seguito di un'opposizione all'esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria e, perciò, privo di natura definitiva e decisoria.