(massima n. 1)
La competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa ha carattere funzionale, e non è pertanto, né suscettibile di delibazione o modifica in sede di decisione all'opposizione all'esecuzione, né revocabile da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (che non sia stato investito della legittimità stessa del provvedimento), né modificabile per effetto dell'eventuale litispendenza tra due giudizi di opposizione all'esecuzione.