(massima n. 1)
Per effetto della parziale riforma in appello di sentenza di condanna di primo grado provvisoriamente esecutiva, verificandosi un accoglimento della domanda in misura inferiore a quella riconosciuta con la pronunzia riformata, il processo esecutivo iniziato in base a quest'ultima, da un lato, è soggetto a sospensione parziale — in applicazione, per identità di ratio, di quanto disposto dall'art. 624, secondo comma c.p.c. per il caso delle controversie in sede di distribuzione del ricavato —, con riguardo alla realizzazione coattiva di quella parte del credito negata con la sentenza di appello, la quale, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., mentre preclude, per la medesima parte, gli ulteriori atti dell'esecuzione, non toglie vigore, fino al passaggio in giudicato, a quelli già compiuti; e, dall'altro lato — con riguardo, cioè, alla parte di credito riconosciuta anche in sede di gravame — può continuare a svolgersi sulla base del titolo esecutivo ormai costituito dalla stessa sentenza di appello.