(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la proposizione della questione pregiudiziale della legittimità della ritenuta di acconto operata dal debitore sostituto d'imposta non legittima la sospensione necessaria del processo, qualora non sia effettivamente pendente la relativa causa innanzi al giudice tributario dotato di competenza giurisdizionale esclusiva, nè può essere esaminata incidenter tantum dal giudice ordinario tenuto a pronunciarsi sulla causa di opposizione all'esecuzione (nell'affermare tale principio, la S.C., adita in sede di regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione, ha disposto la prosecuzione del giudizio)