(massima n. 1)
Poiché l'opposizione di terzo all'esecuzione, a norma dell'art. 619 c.p.c., è azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell'opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione, tale prova non è soggetta ai rigorosi principi disciplinanti la rivendicazione, e l'onere relativo può essere assolto, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 621 c.p.c., anche mediante la produzione di un atto di acquisto derivativo, senza necessità dell'ulteriore dimostrazione del diritto del dante causa; e pertanto in caso di opposizione della nuora del debitore, abitante con lui nella casa ove trovansi i beni pignorati, l'onere probatorio è soddisfatto con la produzione di un atto di donazione e di costituzione in dote, da parte di un terzo dei beni in questione.