(massima n. 1)
L'opposizione, rivolta a far valere la proprietà od altro diritto reale sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, è soggetta alle limitazioni probatorie di cui all'art. 621 c.p.c. anche quando venga proposta da familiare conviventi, ivi compreso il marito, con riguardo ad esecuzione intrapresa in danno della moglie, con la conseguenza che quest'ultimo, all'infuori dell'ipotesi espressamente contemplata dalla citata norma (verosimiglianza del preteso diritto in relazione alla professione esercitata dal terzo o dal debitore), non può fornire per testimoni la prova idonea a superare la presunzione di appartenenza alla debitrice dei beni staggiti presso la sua abitazione, nemmeno invocando la deroga al divieto di prova testimoniale fissata dall'art. 2724 n. 2 c.c. (impossibilità materiale o morale di procurarsi la prova scritta), il quale non è operante nel rapporto fra creditore procedente e terzo opponente, specificamente regolato dal menzionato art. 621 c.p.c. Detto principio non soffre limitazioni o deroghe per il caso in cui i coniugi, in data anteriore al pignoramento, abbiano optato per il regime di separazione dei beni, secondo la previsione dell'art. 228 della L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, tenendo conto che tale opzione, riferendosi in via generale ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non è di per sé idonea ad interferire sulla presunzione di appartenenza al coniuge debitore del singolo bene rinvenuto presso l'abitazione coniugale.