(massima n. 2)
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, qualora l'opponente produca in giudizio una scrittura privata registrata dalla quale risulti che i mobili pignorati sono stati da lui affidati in comodato al debitore, tale scrittura, provenendo da due parti in causa, se non sia stata disconosciuta, fa piena prova anche nei confronti del creditore procedente. Questi, qualora voglia disconoscere la provenienza del documento da coloro che figurano come firmatari, deve proporre la querela di falso e non può limitarsi ad eccepire la mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni, in quanto l'autenticazione non costituisce requisito di validità o di efficacia della scrittura privata, ma semplice elemento di presunzione della autenticità delle sottoscrizioni stesse, rilevante, come tale, solo se sorge questione sulla genuinità di queste.