(massima n. 2)
In tema di opposizione di terzo a norma dell'art. 619 c.p.c., il principio secondo cui, nel caso di cessazione della materia del contendere, vengano meno le limitazioni poste dall'art. 621 c.p.c. alla prova del diritto dell'opponente, riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui la causa continui in contraddittorio fra il terzo ed il debitore esecutato ai fini dell'accertamento dell'appartenenza del bene. Il suddetto principio, pertanto, non è applicabile anche al diverso caso in cui, nonostante l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione (nella specie, per avvenuta vendita forzata del bene a seguito di pignoramento posto in essere da un creditore dell'opponente), la causa continui, per il regolamento delle spese processuali, fra il debitore esecutato ed un terzo opponente, da una parte, e il creditore esecutante dall'altra.