(massima n. 1)
Al terzo opponente č dato il potere di combattere la presunzione di appartenenza prevista dall'art. 621 c.p.c. mediante la prova che il luogo in cui il pignoramento č stato eseguito non costituisce la casa del debitore, ma non č producente a tale scopo la dimostrazione della circostanza che nel passato debitore e terzo hanno avuto distinte abitazioni, tanto pių se accompagnata dalla contestuale ammissione dell'attualitā della convivenza fra i due.