(massima n. 1)
L'azione del terzo opponente, prevista dagli artt. 619 e ss. c.p.c., ha contenuto di accertamento negativo circa l'appartenenza al debitore, presunta iuris tantum, dei beni pignorati nella casa o nell'azienda dello stesso. Per vincere tale presunzione, il terzo, che reclama la proprietą dei beni stessi, deve dimostrare non solo di averli acquistati con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, ma altresģ, con i mezzi consenti dall'art. 621 c.p.c., che, alla data del pignoramento, i mobili si trovavano presso il debitore per un titolo diverso da quello di proprietą.