(massima n. 1)
Poiché a norma dell'art. 621 c.p.c. il terzo che si oppone all'esecuzione ai sensi del precedente art. 619 non può provare con testimoni (e quindi neppure con presunzione) il suo preteso diritto (di proprietà o altro diritto reale) sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, deve essere fornita documentalmente la prova precisa che quel bene specifico, individuato nel verbale di pignoramento, è oggetto di un diritto di proprietà o di altro diritto reale spettante all'opponente, ossia deve risultare documentalmente, dal confronto tra le risultanze dell'atto scritto prodotto dall'opponente e quelle del verbale di pignoramento, l'identità tra il bene mobile descritto nel documento prodotto e quello descritto nel verbale di pignoramento, senza che sia possibile superare con una prova testimoniale o presuntiva l'eventuale difformità descrittiva, in quanto ciò significherebbe inidoneità della prova documentale ed assolvimento dell'onere probatorio a mezzo di testimoni o presunzioni.