(massima n. 2)
Stante la presunzione, valevole in sede esecutiva, a norma degli artt. 513 e 621 c.p.c., per cui tutti i mobili arredanti l'abitazione del debitore da questi goduti, sono di sua proprietā, chiunque li abbia acquistati e li abbia introdotti nella casa, al terzo, opponentesi all'esecuzione, incombe l'onere di fornire la prova precisa che quei beni specifici, individuati nel verbale di pignoramento, costituiscono oggetto del diritto di proprietā acquistato da esso opponente in data anteriore al pignoramento, esclusa la prova per testimoni e per presunzioni semplici, nei limiti indicati dall'art. 621 c.p.c.