(massima n. 1)
Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., i limiti alla prova testimoniale, indicati dal successivo art. 621, hanno riguardo alla sola ipotesi in cui i beni mobili siano stati pignorati nella casa del debitore, cosģ che, in mancanza di tale condizione, la prova della proprietą potrą essere fornita dall'opponente con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni. Pertanto, qualora la prova per testi, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della pronuncia di merito da parte della S.C., risulti non pił ammissibile per effetto delle preclusioni gią verificatesi ed accertate nel corso del procedimento, l'opponente avrą, comunque, diritto alla valutazione delle circostanze gią addotte come presunzioni semplici e poste a fondamento della dimostrazione della proprietą del bene pignorato.