(massima n. 1)
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, al terzo č consentito avvalersi della prova testimoniale o di presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprietā sui beni rinvenuti presso il debitore all'atto del pignoramento, soltanto quando appaia verosimile, in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo opponente e dal debitore, necessariamente differenti, che a cagione della diversa attivitā svolta i beni rinvenuti presso l'abitazione del debitore siano di proprietā del terzo (facendo applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto utilizzabile il criterio della verosimiglianza in una ipotesi in cui il debitore pignorato e il creditore svolgevano la stessa attivitā commerciale nei medesimi locali).