(massima n. 1)
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, č legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validitā del titolo posto a base di essa.