(massima n. 1)
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (dovendosi qualificare come tale l'opposizione concernente la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione) è inappellabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e pertanto contro la stessa è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.