(massima n. 1)
In tema di esecuzione per il rilascio di cui agli artt. 605 ss. c.p.c., la decisione sull'opposizione agli atti esecutivi (che costituisce il rimedio accordato sia per far valere le irregolarità formali dell'atto di precetto sia per denunciare l'omissione o la nullità della comunicazione del preavviso di rilascio previsto dal primo comma dell'art. 608 c.p.c. — la cui funzione, in quanto atto estraneo all'esecuzione, è quella di consentire al debitore di assistere alle operazioni di rilascio per controllarne la regolarità formale, assicurare l'eventuale adempimento spontaneo dell'obbligazione e permettere all'ufficiale giudiziario di procedere all'immissione del creditore nel possesso, per cui la violazione della suddetta norma dell'art. 608 c.p.c. non può rimanere senza sanzione) — è impugnabile, ai sensi dell'art. 187 att. c.p.c., con il regolamento di competenza, oltre che con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma non con l'appello, la cui inammissibilità può essere se del caso dichiarata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, avvalendosi dei suoi poteri officiosi.