(massima n. 1)
Il successore a titolo particolare nella proprietą condominiale ha interesse ad impugnare di nullitą le deliberazioni, dell'assemblea dei condomini, prese prima del suo acquisto, per mancata convocazione del suo dante causa, allorché esse abbiano avuto per oggetto materiale (nella specie, tra l'altro, il completamento di opere condominiali e la tabella millesimale) destinate ad incidere nella sua (nuova) sfera giuridica.