(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione immobiliare al quale venga rivolta istanza di revoca di una sua precedente ordinanza, con la quale aveva disatteso taluni rilievi mossi contro il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato, non può rigettare con ordinanza l'istanza stessa, dopo averla qualificata come opposizione agli atti esecutivi, senza istruire la causa e poi rimetterla per la decisione al collegio, seguendo la procedura prevista dall'art. 618 c.p.c.