(massima n. 1)
L'ultimo inciso dell'art. 618 c.p.c., a termini del quale le cause di opposizione agli atti esecutivi sono decise dal collegio con sentenza non impugnabile, deve, limitatamente alla previsione di collegialitą della decisione, ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 che, sostituendo l'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (sull'ordinamento giudiziario), ha demandato, nella materia civile, la decisione della generalitą delle controversie al giudice istruttore e al giudice dell'esecuzione in funzione del giudice unico ed ha conservato la composizione collegiale dell'organo decidente con riguardo esclusivo ad alcune controversie, tassativamente elencate, tra le quali non sono comprese quelle di opposizione agli atti esecutivi.