(massima n. 1)
La proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi apre un procedimento che deve essere necessariamente svolto in forma contenziosa e deve altresì concludersi con sentenza, sicché l'interprete non può mai discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee e convenienti. Ne consegue che, in mancanza dei requisiti formali e sostanziali (quale il rispetto del principio del contraddittorio) richiesti per le sentenze (nonché, come nella specie, in caso di provenienza da una giudice — quello dell'esecuzione — al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento), il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo, contro il quale non è esperibile, a pena di inammissibilità, il rimedio dell'immediato ricorso per cassazione.