(massima n. 1)
Qualora una opposizione agli atti esecutivi si fondi sulla deduzione di nullità di un atto del procedimento esecutivo che, benché effettivamente affetto da nullità, venga dal giudice ritenuto irrilevante in quanto non necessario nell'ambito del procedimento esecutivo in corso, la presenza del vizio è ininfluente ed inidonea a determinare l'accoglimento della opposizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato non necessario il precetto — affetto da nullità per difetto di procura — per dare esecuzione alla ordinanza di sostituzione del custode emessa nel corso di una esecuzione immobiliare).