(massima n. 1)
Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 618 c.p.c. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. in un termine perentorio da lui stabilito. (Nella specie, il ricorso con il quale si contestava la validità della vendita ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non erano stati notificati all'aggiudicatario).