(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, č inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 487 c.p.c., di modifica o di revoca del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., abbia determinato le modalitā dell'esecuzione, in quanto, scaduti i termini per proporre opposizione avverso quest'ultimo provvedimento, non č possibile "recuperare" tale facoltā con un'istanza di modifica o revoca.