(massima n. 1)
Nel procedimento esecutivo relativo ad obblighi di fare, qualora l'esecutato sostenga di avere spontaneamente adempiuto la propria obbligazione e l'esecutante lo contesti, il giudice dell'esecuzione deve stabilire se l'adempimento dell'esecutato sia conforme al comando espresso nel titolo esecutivo, mentre non rientra tra i suoi poteri quello di indicare per l'esecuzione una modalità incompatibile con il contenuto sostanziale del precetto. Pertanto, disposta con sentenza passata in giudicato la rimozione di un muretto di appoggio di una sopraelevazione per essere costruito su altro muro di proprietà aliena, il giudice dell'esecuzione non può ritenere eseguita la detta condanna anche senza la rimozione del muretto sol perché questo abbia perduto, a seguito dei lavori eseguiti dall'esecutato, la funzione di appoggio ove non venga meno la sua insistenza sull'altrui manufatto, alla cui rimozione era diretta la statuizione posta in esecuzione.