(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, chiamato a dare i provvedimenti necessari per l'attuazione di un obbligo di fare, accertato con sentenza emessa in un giudizio di cognizione, è tenuto — per renderne possibile la concreta attuazione — a procedere all'interpretazione della sentenza stessa, individuando la sua portata precettiva sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate nella motivazione, che costituiscono le premesse logiche e giuridiche della decisione. Siffatta interpretazione, che attiene ad un giudicato esterno, è incensurabile in sede di legittimità, sempreché non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici o giuridici.