(massima n. 1)
L'interpretazione del titolo esecutivo, diretta a stabilire il contenuto dell'obbligo di fare, rientra nell'esclusiva competenza funzionale del pretore quale giudice dell'esecuzione, qualunque sia il valore pecuniario del facere, costituendo essa il logico e necessario presupposto dei provvedimenti demandatigli dall'art. 612 c.p.c.